Codice Penale
Art. 203 — Pericolosita' sociale
Art. 203. (Pericolosita' sociale) Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.