Codice Penale
Art. 165 — Obblighi del condannato
Art. 165. (Obblighi del condannato) La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi debbono essere adempiuti.
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