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Codice Penale

Art. 164 — Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena

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Art. 164. (Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena) La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta: 1° a chi ha riportata una precedente condanna per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale, o al delinquente per tendenza; 2° allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta piu' di una volta.

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