Codice del Consumo
Art. 29 — Prescrizioni
Art. 29. Prescrizioni 1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
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