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Codice del Consumo

Art. 28 — Ambito di applicazione

ELI /it/codice-consumo/art/28parte di Codice del Consumo
Art. 28. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di televendita. Note all'art. 28: - La delibera dell'Autorita' garante per le comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante: "Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.

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