Codice Civile
Art. 835 — Requisizioni
Art. 835. (Requisizioni). Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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