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Art. 834 — Espropriazione per pubblico interesse

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Art. 834. (Espropriazione per pubblico interesse). Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

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