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Art. 775 — Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

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Art. 775. (Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere). La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.

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