Codice Civile
Art. 774 — Capacita' di donare
Art. 774. (Capacita' di donare). Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita' di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
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