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Art. 771 — Donazione di beni futuri

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Art. 771. (Donazione di beni futuri). La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se', si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.

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