Codice Civile
Art. 770 — Donazione rimuneratoria
Art. 770. (Donazione rimuneratoria). E' donazione anche la liberalita' fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalita' che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformita' agli usi.
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