Codice Civile
Art. 669 — Frutti della cosa legata
Art. 669. (Frutti della cosa legata). Se oggetto del legato e' una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita', i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e' stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.