Codice Civile
Art. 668 — Adempimento del legato
Art. 668. (Adempimento del legato). Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e' sopportato dal legatario. Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al pagamento delle annualita' o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
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