Codice Civile
Art. 646 — Retroattivita' della condizione
Art. 646. (Retroattivita' della condizione). L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.