Codice Civile
Art. 645 — Condizione sospensiva potestativa senza termine
Art. 645. (Condizione sospensiva potestativa senza termine). Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato e' sospensiva potestativa e non e' indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorita' giudiziaria perche' fissi questo termine.
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