Codice Civile
Art. 566 — Successione dei figli legittimi
Art. 566. (Successione dei figli legittimi). Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.