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Art. 565 — Categorie dei successibili

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Art. 565. (Categorie dei successibili). Nella successione legittima l'eredita' si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

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