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Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali

ELI /it/codice-civile/art/539parte di Codice Civile
Art. 539. (Riserva a favore dei figli naturali). A favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o dichiarata, e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 546 e per i casi di concorso.

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