Codice Civile
Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Art. 538. (Riserva a favore degli ascendenti legittimi). Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto e' disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 569.
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