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Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo

ELI /it/codice-civile/art/482parte di Codice Civile
Art. 482. (Impugnazione per violenza o dolo). L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

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