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Codice Civile

Art. 481 — Fissazione di un termine per l'accettazione

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Art. 481. (Fissazione di un termine per l'accettazione). Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

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