Codice Civile
Art. 473 — Eredita' devolute a persone giuridiche
Art. 473. (Eredita' devolute a persone giuridiche). L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche non puo' farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa. Questo articolo non si applica alle societa'.
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