Codice Civile
Art. 472 — Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati
Art. 472. (Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati). I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.