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Art. 451 — Forza probatoria degli atti

ELI /it/codice-civile/art/451parte di Codice Civile
Art. 451. (Forza probatoria degli atti). Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

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