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Art. 450 — Pubblicita' dei registri dello stato civile

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Art. 450. (Pubblicita' dei registri dello stato civile). I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

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