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Art. 42 — Diversa destinazione dei fondi

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Art. 42. (Diversa destinazione dei fondi). Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.

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