Codice Civile
Art. 41 — Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Art. 41. (Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio). Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
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