Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 376
Codice Civile

Art. 376 — Vendita di beni

ELI /it/codice-civile/art/376parte di Codice Civile
Art. 376. (Vendita di beni). Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 375 Art. 377 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.