Codice Civile
Art. 375 — Autorizzazione del tribunale
Art. 375. (Autorizzazione del tribunale). Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni o ipoteche; 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.
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