Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2803
Codice Civile

Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno

ELI /it/codice-civile/art/2803parte di Codice Civile
Art. 2803. (Riscossione del credito dato in pegno). Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito e' scaduto, il creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2802 Art. 2804 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.