Codice Civile
Art. 2802 — Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
Art. 2802. (Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche). Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.