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Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali

ELI /it/codice-civile/art/2785parte di Codice Civile
Art. 2785. (Rinvio a leggi speciali). Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

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