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Codice Civile

Art. 2784 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/2784parte di Codice Civile
Art. 2784. (Nozione). Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

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