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Art. 2758 — Crediti per tributi indiretti

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Art. 2758. (Crediti per tributi indiretti). I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, hanno i crediti dei comuni per l'imposta di consumo, in conformita' della legge speciale.

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