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Art. 2757 — Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

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Art. 2757. (Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola). I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso. Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

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