Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2736
Codice Civile

Art. 2736 — Specie

ELI /it/codice-civile/art/2736parte di Codice Civile
Art. 2736. (Specie). Il giuramento e' di due specie: 1) e' decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 2) e' suppletorio quello che e' deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e' deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo' accertarlo altrimenti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2735 Art. 2737 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.