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Art. 2735 — Confessione stragiudiziale

ELI /it/codice-civile/art/2735parte di Codice Civile
Art. 2735. (Confessione stragiudiziale). La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa dalla legge.

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