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Codice Civile

Art. 273 — Azione nell'interesse di minore o interdetto

ELI /it/codice-civile/art/273parte di Codice Civile
Art. 273. (Azione nell'interesse di minore o interdetto). L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potesta' o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'eta' di anni sedici. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

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