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Art. 272 — Dichiarazione giudiziale di maternita'

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Art. 272. (Dichiarazione giudiziale di maternita'). La maternita' puo' essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 269. Essa e' dimostrata provando l'identita' di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre. L'azione puo' essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli e' morto in eta' minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

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