Codice Civile
Art. 2695 — Forme e modalita' della trascrizione
Art. 2695. (Forme e modalita' della trascrizione). Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
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