Codice Civile
Art. 2694 — Richiamo di altre leggi
Art. 2694. (Richiamo di altre leggi). Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
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