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Art. 2682 — Sanzioni contro il conservatore

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Art. 2682. (Sanzioni contro il conservatore). Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e' soggetto a una pena pecuniaria, fino a lire diecimila.

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