Codice Civile
Art. 2681 — Divieto di rimozione dei registri
Art. 2681. (Divieto di rimozione dei registri). I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
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