Codice Civile
Art. 2677 — Orario per le domande di trascrizione e iscrizione
Art. 2677. (Orario per le domande di trascrizione e iscrizione). Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico.
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