Codice Civile
Art. 2676 — Diversita' tra registri, copie e certificati
Art. 2676. (Diversita' tra registri, copie e certificati). Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri, ferma la responsabilita' del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.
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