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Codice Civile

Art. 2638 — Accettazione di retribuzione non dovuta

ELI /it/codice-civile/art/2638parte di Codice Civile
Art. 2638. (Accettazione di retribuzione non dovuta). L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila. Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'incapacita' temporanea ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni.

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