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Codice Civile

Art. 2637 — Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo

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Art. 2637. (Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo). Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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