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Art. 2606 — Deliberazioni consortili

ELI /it/codice-civile/art/2606parte di Codice Civile
Art. 2606. (Deliberazioni consortili). Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

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