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Art. 2605 — Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati

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Art. 2605. (Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati). I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

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