Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2546
Codice Civile

Art. 2546 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/2546parte di Codice Civile
Art. 2546. (Nozione). Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2545 Art. 2547 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.